Articolo 1: Definizioni
Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato:
Committente: B&B HOTELS ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Giacomo Leopardi n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06291950969, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Fornitore: ogni persona fisica o giuridica che sia controparte dell’ordine di acquisto di beni e/o servizi ordinati dal Committente;
Ordine di acquisto: qualsiasi ordine di acquisto di beni e/o servizi emesso dal Committente;
Parti: il Committente e il Fornitore.
Articolo 2: Condizioni generali
2.1. Le presenti condizioni generali di acquisto costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun Ordine di acquisto.
2.2. Le presenti condizioni generali di acquisto regolano tutti i rapporti contrattuali tra il Committente e il Fornitore e prevalgono su qualsiasi diversa disposizione contenuta in eventuali condizioni generali o particolari di vendita o conferma d’ordine del Fornitore.
2.3. Qualora i disegni, le prescrizioni di fornitura e quant’altro necessario all’espletamento della fornitura non fossero allegati all’Ordine di acquisto o non fossero già in possesso del Fornitore per l’esecuzione di altre forniture, quest’ultimo dovrà necessariamente chiederle al Committente.
Articolo 3: Ordine di acquisto
3.1. La conferma dell’Ordine di acquisto e le presenti condizioni generali di acquisto debitamente sottoscritte dal Fornitore devono essere inviate dal Fornitore alla sede del Committente a mezzo e-mail ai recapiti indicati per la ricezione dell’Ordine di acquisto e devono pervenire a quest’ultimo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine di acquisto e delle condizioni generali di acquisto. Il Fornitore ratifica l’operato di tutti i propri dipendenti e addetti che inviano la conferma dell’Ordine.
3.2. Qualora il Fornitore non dovesse rispettare le disposizioni contenute nel precedente articolo 3.1, il Committente avrà la facoltà di annullare l’Ordine di acquisto.
3.3. Dopo che il Committente avrà ricevuto alle condizioni e modalità di cui al precedente articolo 3.1 la conferma dell’Ordine di acquisto e le condizioni generali di acquisto debitamente sottoscritte, il contratto di fornitura tra il Committente e il Fornitore si intenderà perfezionato. Qualora mancasse la conferma dell’Ordine di acquisto si riterrà accettato per intero e valido quanto stabilito nell’Ordine.
Articolo 4: Prezzi
4.1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili in mancanza di diversa pattuizione nell’Ordine di acquisto. La merce deve essere necessariamente esente da vizi palesi e occulti, del tutto idonea all’uso cui è destinata e resa come indicato nell’Ordine, imballo compreso.
Articolo 5: Proprietà
5.1. Disegni, modelli, stampati e campioni eventualmente consegnati dal Committente al Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine di acquisto rimangono di esclusiva proprietà del Committente.
Articolo 6: Termini di consegna e risoluzione
6.1. I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.
6.2. Qualora il Fornitore si trovasse nell’impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, dovrà darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo.
6.3. Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non fosse dovuto a cause riconosciute di forza maggiore (così come definite successivamente all’art. 18.2), ovvero quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non fossero immediatamente comunicate, il Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.
6.4. Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o conformata rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
Articolo 7: Verifiche del Committente
7.1. Il Committente ha diritto di eseguire, tramite il personale dallo stesso incaricato, sopralluoghi negli stabilimenti del Fornitore per accertare lo stato di avanzamento lavori o di accertare la qualità dei materiali, dei campioni o dei servizi oggetto dell’Ordine di acquisto.
7.2. Il Fornitore si impegna ad assistere il Committente in ogni richiesta di documentazione, a ottenere e trasmettere tempestivamente al Committente, a propria cura e spese, tutti i documenti necessari nonché tutti i permessi, le licenze e le certificazioni relative al Prodotto ed alla sua sicurezza necessari ai fini dell’autorizzazione alla commercializzazione dello stesso e a mantenere indenne il Committente per il mancato adempimento di tali formalità burocratiche.
Articolo 8: Imballaggio
8.1. I controlli sui prodotti da parte di personale incaricato dal Committente non esonerano il Fornitore dalle prescrizioni di fornitura e dalle relative garanzie.
8.2. Nessun addebito per l’imballaggio del Prodotto potrà essere posto a carico dell’Acquirente, ritenendosi il relativo costo compreso nel prezzo concordato per l’acquisto del Prodotto, salva preventiva deroga espressa per iscritto.
8.3. L’imballaggio sarà realizzato a regola d’arte, conformemente al tipo di trasporto previsto o prevedibile, esonerando il Committente da ogni responsabilità in caso di perdite ed avarie determinate da trasporti o manipolazioni non accurate. Il Fornitore si impegna a dare esecuzione alle indicazioni particolari sull’imballaggio segnalate dal Committente nell’ordine di acquisto.
Articolo 9: Trasporto
9.1. L’imballaggio deve essere adeguato al materiale fornito ed effettuato nel rispetto della normativa relativa e tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio o da incuria della spedizione.
9.2. Non vengono riconosciute spese di sosta in partenza, di imballaggio, diritti di spedizionieri né altre spese che non siano state espressamente autorizzate dal Committente.
9.3. Le consegne effettuate direttamente agli stabilimenti del Committente o a diverso luogo di destinazione devono essere sempre accompagnate da regolare documento di trasporto contenente gli estremi dell’Ordine di acquisto.
Articolo 10: Consegna
10.1. La consegna dei materiali deve essere limitata alla quantità ordinata.
10.2. Il Committente non assume alcuna responsabilità in merito ai materiali inviati per errore o al di fuori dell’Ordine di acquisto ovvero in più rispetto alla quantità ordinata.
10.3. Di regola tutto il materiale viene ricevuto al momento della consegna con riserva di ulteriore controllo per la qualità e la quantità.
10.4. Qualora all’arrivo o durante la lavorazione o il primo periodo di funzionamento dell’apparecchio o dell’impianto cui sono destinate il Committente dovesse riscontrare che i materiali consegnati non corrispondono alle prescrizioni contenute nell’Ordine di acquisto o ai campioni rimessi, questi verranno rifiutati e saranno a disposizione del Fornitore il quale dovrà curarne il ritiro.
10.5. Trascorso il termine di otto giorni, sarà facoltà del Committente provvedere alla restituzione degli stessi in luogo assegnato e con rivalsa per le eventuali spese sostenute.
10.6. La sostituzione, se non diversamente pattuito, deve avvenire alle condizioni stabilite nell’Ordine di acquisto e nel più breve tempo possibile che deve essere comunicato al Committente per accettazione.
Articolo 11: Garanzia
11.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i materiali oggetto dell’Ordine di acquisto sono esenti da vizi, palesi o occulti, di progetto e di fabbricazione e sono idonei all’uso a cui sono destinati.
11.2. Quando non diversamente specificato nell’ordine di acquisto, la garanzia ha validità per un periodo di mesi ventiquattro a partire dalla messa in funzione dell’apparecchiatura o dell’impianto su cui hanno trovato impiego i materiali oggetto dell’Ordine di acquisto.
11.3. In caso di rilevamento e denuncia di vizi o difetti, il Committente ha la facoltà, a sua discrezione, di richiedere al Fornitore l’immediata riparazione o sostituzione della merce risultata difettosa con relativi oneri a carico del Fornitore oppure di dedurre da quanto dovuto al Fornitore il valore della fornitura o parte di essa risultata non conforme all’Ordine di acquisto.
11.4. Qualora il Fornitore fosse in ritardo nell’eliminazione dei vizi e/o difetti oppure dovessero sussistere cause di urgenza, il Committente avrà diritto di eliminare o di far eliminare i vizi e/o difetti e a provvedere alla sostituzione delle parti non conformi all’Ordine di acquisto a spese e a rischio del Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno di qualsiasi natura, anche indiretto o consequenziale al vizio e/o difetto della merce consegnata.
11.5. Per tutto il periodo della garanzia il Fornitore è obbligato a tenere indenne il Committente da ogni pretesa risarcitoria che quest’ultimo avesse a subire, da parte di suoi clienti e/o terzi, in relazione a danni di qualsiasi natura a persone o a cose riconducibili a vizi o difetti della merce fornita.
11.6. I costi per la sostituzione e/o riparazione della merce sono interamente a carico del Fornitore ed i componenti sostituiti in garanzia sono garantiti per un periodo ulteriore di mesi dodici (12) a partire dalla sostituzione e/o riparazione.
11.7. Il Fornitore è ritenuto altresì responsabile per tutti i danni causati al prodotto oggetto di fornitura causati durante il trasporto.
Articolo 12: Termini e modalità di pagamento
12.1. Le fatture devono essere intestate ed indirizzate in conformità a quanto indicato nell’Ordine di acquisto.
12.2. Ogni fattura deve riferirsi ad una sola consegna o spedizione e deve contenere i riferimenti di numero e data dell’Ordine di acquisto.
12.3. Il valore delle merci eventualmente rifiutate per scarto verrà dedotto dalle fatture unitamente alle spese e ai danni ripetibili che non siano già stati rimborsati.
12.4. Agli effetti della scadenza dei pagamenti si considera valida la data di ricevimento della fattura.
12.5. Il nostro Codice Destinatario al quale inviare le fatture elettroniche da Voi emesse nei nostri confronti:
Ragione Sociale: B&B Hotels Italia S.p.A.
Sede legale: Via Domenichino, 19 - 20149 Milano (MI)
C.F. / P.IVA: 06291950969 - Codice SDI: J6URRTW
Indirizzo PEC: amministrazione.bbhotels@registerpec.it. - e-mail: amministrazione@hotelbb.com
12.6. I pagamenti delle fatture verranno effettuati solo a mezzo bonifico bancario su banca che dovrà essere indicata direttamente in fattura da parte del Fornitore.
Articolo 13: Osservanza di norme, leggi e regolamenti
13.1. Il Fornitore dichiara di adempiere regolarmente a tutti gli obblighi di legge, amministrativi e contrattuali verso i propri dipendenti sia per quanto concerne le retribuzioni ed i contributi previdenziali ed assistenziali sia per le modalità e formalità inerenti alla corresponsione.
13.2. Il Fornitore dichiara di avere effettuato tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
13.3. Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare quanto disciplinato ai sensi dei successivi artt. 20 e 21 delle presenti condizioni generali di acquisto.
Articolo 14: Campioni, disegni e documenti tecnici
14.1. Il Fornitore si impegna, anche nei confronti del proprio personale, a mantenere la più assoluta riservatezza, con divieto di divulgazione a terzi relativamente a documenti, fotografie, disegni, informazioni e ogni altro materiale fornito dal Committente; inoltre si impegna a non utilizzare tale materiale per scopi differenti dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente.
14.2. Il Fornitore si impegna altresì a conservare la più assolta riservatezza in ordine a tutte le informazioni e notizie relative al Committente di cui possa venire a conoscenza nell’esecuzione della fornitura.
Articolo 15: Subappalto e Cessione del contratto
15.1. Il Fornitore si impegna a non subappaltare, in tutto in parte, la fornitura senza il preventivo consenso scritto del Committente.
15.2. Il Fornitore si impegna a non cedere, in tutto o in parte, il contratto di fornitura senza il preventivo consenso scritto del Committente.
Articolo 16: Manleva e Assicurazioni
16.1. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare il Committente da qualsiasi pregiudizio quest’ultimo dovesse subire in considerazione di richieste risarcitorie avanzate da clienti del Committente per danni arrecati dal personale e/o subappaltatori del Fornitore.
16.2 Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa RCT (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti nell’Ordine di Acquisto o, in mancanza, alle normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo oltre ed una polizza assicurativa RCO con massimali definiti nell’Ordine di Acquisto o, in mancanza, alle normali condizioni di mercato. Il Fornitore dovrà consegnare al Committente una copia delle polizze assicurative sopra menzionate.
Articolo 17: Risoluzione
17.1. Le Parti si danno vicendevolmente atto che il contratto di fornitura potrà essere risolto dal Committente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., qualora il Fornitore dovesse:
a. violare gli articoli nn. 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle condizioni generali di acquisto;
b. divenire insolvente o essere oggetto di istanza di fallimento o richiesta di ammissione ad una qualsivoglia procedura concorsuale;
17.2. Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto al momento del ricevimento, da parte del Fornitore, presso la sua sede legale o amministrativa, di una raccomandata a.r. in cui si dichiari la volontà espressa del Committente di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
Articolo 18: Acquiescenza e Forza Maggiore
18.1. L’eventuale rinuncia, espressa o tacita, del Committente ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nelle presenti condizioni generali di acquisto, ovvero l’acquiescenza ad un inadempimento o alla inosservanza di una pattuizione da parte del Fornitore non potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione e non impediranno al Committente di chiedere l’adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza della medesima o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione.
18.2. Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti negli Ordini di acquisto la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo) guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, pandemie, embargo e ordini della pubblica Autorità. La Parte che fosse impedita nell’adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all’altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l’adempimento dei propri obblighi contrattuali.
Articolo 19: Trattamento dati personali
19.1. Con riferimento al trattamento dei dati personali che potrebbero derivare dall’esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e il D. lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D. lgs 51/2018 e D. lgs 101/2018, e ss. mm (congiuntamente con il GDPR, la “Legge Privacy”) con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione di soggetti autorizzati e responsabili al trattamento, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le parti riconoscono che agire in piena conformità con la Legge Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione del presente accordo.
19.2. Ciascuna parte, in relazione all'obbligo di informativa di cui alla Legge Privacy dichiara di essere stata debitamente informata ai sensi dell'art. 13 GDPR e in particolare: (i) che ogni informazione acquisita dall'altra parte in forza del presente accordo e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi della Legge Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il presente accordo e adempiere a ogni relativa obbligazione di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa, assistenziale e a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo; e (ii) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli articoli 15-21 GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.
19.3. Considerato quanto sopra, ciascuna parte autorizza espressamente l'inserimento dei propri dati nelle banche dati dell'altra parte, consentendo all'altra parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite al presente accordo:
- Adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- Gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
- Finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte;
- Gestione del contenzioso;
- Finalità di statistiche; e
- Servizi di controllo interno.
Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Legge Privacy per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione del presente accordo contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento.
19.4. Le parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del presente accordo, le stesse agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.
19.5. Le parti si impegnano affinché tutto il rispettivo personale coinvolto nell'esecuzione del presente accordo rispetti la Legge Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.
19.6. Ciascuna delle parti si impegna, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenere l’altra parte indenne da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate sia da terzi (ed in particolare dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dagli articoli 15 - 21 GDPR) sia dal Garante per la protezione di dati personali in relazione all’Incarico, assumendosi dunque ogni responsabilità (anche di natura risarcitoria) connessa alla condotta attiva od omissiva propria o di eventuali collaboratori.
Articolo 20: Etica negli affari – Violazioni
20.1. Il Fornitore dichiara di aver adottato tutte le misure necessarie e, in particolare, di aver adottato e attuato procedure e codici di condotta adeguati a prevenire qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla lotta contro la corruzione, il traffico di influenze e altre violazioni etiche nei comportamenti. A tale riguardo, questo:
Articolo 21: Impegno anticorruzione
21.1. Il Fornitore garantisce che i suoi amministratori, funzionari o dipendenti non hanno offerto, promesso, dato, autorizzato - né in passato, né in futuro in ogni momento in relazione e durante il periodo di validità dell'Accordo - somme di denaro o qualsiasi altro beneficio (o lasciato intendere che lo faranno o potrebbero farlo in futuro) in alcun modo in relazione al Contratto e di aver adottato misure ragionevoli per impedire che ciò possa avvenire ad opera dei propri subappaltatori, agenti, società controllate o altri terzi, da o sulle quali questo possa esercitare un'influenza determinante.
21.2. Il Fornitore vieterà le seguenti pratiche in qualsiasi momento e in qualsiasi forma che coinvolgano un pubblico ufficiale a livello internazionale, nazionale o locale, di un partito politico, di un funzionario di partito o di un candidato a una carica politica e di uno qualsiasi dei suoi direttori, funzionari o dipendenti (indipendentemente dal fatto che tali pratiche siano condotte direttamente o indirettamente, anche attraverso terzi):
Articolo 22: Conflitto d’interessi
22.1. Entrambe le Parti si impegnano ad evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi e compromettere l'esecuzione imparziale e obiettiva del presente Contratto a causa della presenza di persone che siano amministratori, dipendenti o consulenti di una Parte che siano anche amministratori, dipendenti o consulenti dell'altra Parte o a seguito di altre situazioni analoghe in cui le decisioni di una delle Parti siano viziate dalla presenza di un conflitto di interessi per la persona o l'organo che prende la decisione.
22.2. Ciascuna Parte adotterà tutte le misure necessarie per prevenire, identificare, valutare e gestire i conflitti di interesse per l'intero periodo di validità dell'Accordo. Ciascuna Parte si impegna inoltre a non assumere alcun impegno che possa compromettere la propria indipendenza, rettitudine o obiettività o quella dei propri dipendenti. Inoltre, ciascuna Parte si impegna a notificare all'altra Parte immediatamente (ossia non oltre il giorno lavorativo successivo) tutte le situazioni di cui venga a conoscenza e che possano comportare, anche potenzialmente, un conflitto di interessi.
22.3. Il Fornitore si impegna a identificare ed evitare conflitti di interesse interni ed esterni che possano ostacolare la capacità dei propri dipendenti, dirigenti e qualsiasi rappresentante di comportarsi in modo obiettivo e imparziale nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità. Il Fornitore si impegna a informare immediatamente per iscritto il Gruppo B&B Hotels di qualsiasi rischio di conflitto di interessi, in particolare, ma non esclusivamente, nell'ambito del processo di acquisto.
Articolo 23: Riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frode fiscale
23.1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le normative relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode fiscale. A tale riguardo, si impegna a non attuare o partecipare ad alcuna pratica che costituisca il riciclaggio di beni, siano essi redditi immobili o capitali.
23.2. Il Fornitore garantisce che né lui né alcuno dei suoi amministratori, funzionari o dipendenti ha intrapreso o intraprenderà in qualsiasi momento alcuna pratica o condotta che costituisca un reato ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode fiscale.
23.3. Il Fornitore garantisce all'altra parte di disporre e attuare efficacemente le procedure di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla frode fiscale.
23.4. Il Fornitore si impegna ad attuare le richieste del Gruppo B&B Hotels derivanti da normative in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode fiscale.
Articolo 24: Restrizioni alle relazioni commerciali
24.1. Si intende "soggetto a restrizioni" qualsiasi persona o entità:
24.2. Il Fornitore si impegna a rispettare le posizioni del Gruppo B&B Hotels al riguardo.
24.3. Le posizioni del Gruppo B&B Hotels sono decisioni aziendali prese in relazione ai rapporti che intercorrono con qualsiasi paese. Queste possono contenere requisiti più rigorosi rispetto alle restrizioni commerciali previste dalle autorità e si basano su considerazioni sull’esposizione ai rischi di conformità (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riciclaggio di denaro, corruzione e finanziamento del terrorismo e restrizioni all'esportazione come embarghi o sanzioni internazionali).
24.4. Le posizioni del Gruppo B&B Hotels possono cambiare nel corso del rapporto contrattuale. Per questo il Gruppo B&B Hotels si riserva il diritto di notificare regolarmente al Fornitore eventuali modifiche.
24.5. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli relativi alle sanzioni economiche (inclusi gli embarghi globali e/o settoriali e le parti sanzionate) e quelli relativi ai controlli sulle esportazioni (inclusi i prodotti militari o a duplice uso) di seguito denominati "Restrizioni commerciali". A scopo di chiarezza, le leggi e i regolamenti applicabili possono includere - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, dell'OSCE o degli Stati Uniti.
24.6. Il Fornitore non deve, direttamente o indirettamente, esporre con le sue azioni il Gruppo B&B Hotels a un rischio di violazione delle Restrizioni Commerciali applicabili. Inoltre, il Fornitore non deve fornire, vendere, trasferire, esportare, ritrasferire, ri-esportare, mettere a disposizione o utilizzare qualsiasi Prodotto o Servizio fornito dal Gruppo B&B Hotels in modo tale da eludere le sanzioni applicabili.
24.7. Il Fornitore può fornire, vendere, trasferire, esportare, ritrasferire, riesportare, mettere a disposizione o utilizzare i prodotti o i servizi solo in conformità con le leggi applicabili e non deve svolgere alcuna delle attività di cui sopra, direttamente o indirettamente con:
24.8. Nel caso in cui il Gruppo B&B Hotels abbia motivo di ritenere che uno qualsiasi dei suoi prodotti o servizi sia stato fornito, venduto, trasferito, esportato, ritrasferito, riesportato, reso disponibile o utilizzato in un ordinamento giuridico oggetto di Restrizioni commerciali applicabili, o da una Persona sanzionata o per qualsiasi uso, scopo o attività vietata o soggetta a Restrizioni commerciali, Gruppo B&B Hotels si riserva il diritto:
24.9. Il Fornitore certifica, alla data del presente documento, che né lui, né uno dei suoi affiliati, né uno dei suoi amministratori o funzionari è una Persona Sanzionata. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente al Gruppo B&B Hotels se lui stesso, una delle sue affiliate o se uno dei suoi rispettivi amministratori o funzionari sono Persone Sanzionate. Inoltre, il Fornitore si impegna a informare immediatamente il Gruppo B&B Hotels qualora venga a conoscenza o abbia motivo di credere che lui stesso, uno dei suoi affiliati, uno dei suoi amministratori o dirigenti, sia diventato una Persona Sanzionata.
24.10. Nel caso in cui uno dei prodotti o servizi forniti dal Gruppo B&B Hotels sia nuovamente fornito, venduto, trasferito, esportato, distribuito o messo a disposizione di terzi, il Fornitore si impegna a intraprendere qualsiasi azione ragionevolmente necessaria per garantire che tali terzi (a) rispettino le Restrizioni commerciali applicabili e le Posizioni del Gruppo B&B Hotels, e (b) non espongano il Gruppo B&B Hotels al rischio di violare le suddette Restrizioni Commerciali applicabili o le Posizioni del Gruppo B&B Hotels.
24.11.Il Fornitore si impegna a indennizzare e proteggere il Gruppo B&B Hotels da qualsiasi perdita, costo, azione, danno, responsabilità, spesa, comprese le spese legali, e i costi di transazioni o azioni legali, causati da qualsiasi violazione delle Restrizioni commerciali applicabili e le Posizioni del Gruppo B&B Hotels da parte del Fornitore; e il Fornitore indennizzerà il Gruppo B&B Hotels per eventuali perdite o spese che ne derivano. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi atto o omissione commessa nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della presente clausola, sia essa commessa da lui stesso che dai suoi funzionari, dipendenti, affiliati, agenti, fornitori o subappaltatori, chiunque essi siano.
24.12. Il Fornitore di servizi non può trasferire il presente Contratto o alcuno dei suoi obblighi a qualsiasi Persona sanzionata o soggetta a restrizioni o a qualsiasi persona o entità in cui una Persona sanzionata abbia un interesse o fornisca finanziamenti.
Qualsiasi trasferimento di questo tipo senza il previo consenso scritto del Gruppo B&B Hotels costituisce una grave violazione, per la quale il Gruppo B&B Hotels ha il diritto di risolvere il presente contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.
Articolo 25: Lotta alla schiavitù moderna
25.1. Il Fornitore:
25.2. Più in generale, e senza che questo elenco sia esaustivo, il Fornitore di servizi si impegna a:
25.3. Il Fornitore si impegna a non autorizzare i propri fornitori, appaltatori o subappaltatori a:
25.4. Il Fornitore:
25.5. Da parte sua, il Gruppo B&B Hotels si impegna a fornire ai suoi fornitori e Partner commerciali una copia della politica del Gruppo B&B Hotels in materia di lotta contro la schiavitù moderna.
Articolo 26: Rispetto dei diritti umani e del lavoro
26.1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard riconosciuti a livello internazionale relativi ai diritti umani, alle libertà fondamentali, al rispetto dell'individuo, alla salute e alla sicurezza, in particolare la "Dichiarazione universale dei diritti umani" e la "Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro".
26.2. Il Fornitore garantisce il rispetto della legislazione sociale in termini di regolarità dell'assunzione del personale addetto all'esecuzione dell'oggetto del presente Contratto, indipendentemente dal fatto che il personale sia o meno tenuto a lavorare nelle unità locali del Gruppo B&B Hotels e nei luoghi di esecuzione dell’oggetto del presente Contratto.
26.3. Al Fornitore è severamente vietato svolgere attività di lavoro sommerso, che può in particolare assumere la forma di un'omissione di dichiarazioni o formalità obbligatorie relative all'assunzione di dipendenti o all'occultamento delle ore lavorate.
26.4. Qualsiasi irregolarità nella situazione del personale del Fornitore o dei suoi subappaltatori costituisce motivo di risoluzione immediata del Contratto senza messa in mora.
26.5. Il Fornitore si impegna a rispettare e promuovere i principi della diversità e delle pari opportunità. Il Fornitore vieta ogni forma di discriminazione, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la discriminazione basata sull'origine etnica, sociale o culturale, il sesso, l'età, le caratteristiche fisiche, la disabilità, la religione, l'orientamento sessuale, lo stato civile o l'appartenenza sindacale. Il Fornitore si impegna a mantenere un ambiente di lavoro in cui tutti i dipendenti siano trattati con dignità e rispetto.
26.6. In qualità di datore di lavoro, il Fornitore si impegna a rispettare i propri obblighi fiscali e previdenziali e a pagare i propri dipendenti in conformità con le leggi in vigore. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare le norme sociali relative al dialogo sociale e ai diritti sindacali. Il Fornitore si impegna a fornire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro salubre e ad adottare adeguate misure preventive in materia di salute e sicurezza del personale e di terzi.
Articolo 27: Concorrenza leale
27.1. Il Fornitore si impegna a svolgere le proprie attività in modo leale e a non adottare alcun comportamento che possa danneggiare la reputazione o gli interessi commerciali del Gruppo B&B Hotels per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di un anno dalla risoluzione del presente Contratto. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il divieto di divulgare informazioni riservate, di rubare clienti o dipendenti della Società e di offuscare l'immagine del marchio della Società.
27.2. Il Fornitore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali e di legge relativi alla concorrenza leale, compresi quelli relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
27.3. Questa clausola non ha lo scopo di limitare la libertà professionale del Fornitore o di impedire lo sviluppo delle sue attività professionali, ma esclusivamente di garantire che qualsiasi competizione sia condotta in modo equo e nel rispetto degli impegni e degli interessi di ciascuna parte.
Articolo 28: Audit, verifica e rispetto degli impegni assunti
28.1. Il Gruppo B&B Hotels può condurre o far condurre audit senza preavviso, semi-annunciati e programmati per garantire che il Fornitore e i suoi affiliati, i loro direttori, funzionari, consulenti, rappresentanti, dipendenti o agenti rispettino i requisiti di cui sopra, compresa la proposta per rimediare a qualsiasi violazione e non conformità.
28.2. Ad ogni ragionevole richiesta da parte del Gruppo B&B Hotels, il Fornitore si impegna a fornire le necessarie informazioni per confermare o dimostrare il rispetto di quanto sopra menzionato e a facilitare l'accesso ai rappresentanti del Gruppo B&B Hotels qualora questi desiderino verificare il rispetto di tali requisiti.
28.3. Deve, inoltre, il prima possibile e nella misura in cui è legalmente in grado di farlo, notificare al Gruppo B&B Hotels qualsiasi indagine, procedura legale relativa ad una presunta violazione normativa o altra azione a carico suo o di un soggetto di una qualsiasi delle società a questo collegata, nonché a carico di amministratori, dipendenti, agenti e/o qualsivoglia altra persona che agisce o fornisce servizi in suo nome o per suo conto.
28.4. In caso di indagine da parte di un'autorità giudiziaria inquirente o nell'ambito di un audit di conformità, il Fornitore si impegna a garantire una fattiva collaborazione e a comunicare ogni possibile informazione utile oltreché a migliorare o correggere qualsiasi carenza riscontrata.
28.5. Qualsiasi violazione da parte del Fornitore di tali impegni può comportare l'immediata risoluzione del presente Contratto. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Gruppo B&B Hotels e i suoi rappresentanti da qualsiasi perdita, reclamo, costo o spesa (comprese le spese legali e legali) sostenute a seguito della violazione dei suddetti articoli, compresa qualsiasi violazione commessa dagli affiliati del Fornitore o dai loro amministratori, funzionari, consulenti, rappresentanti, dipendenti o agenti.
Articolo 29: Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
29.1. Il Fornitore è consapevole che B&B Hotels Italia S.p.a. adotta il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e il relativo codice etico, di cui dichiara di aver preso visione al seguente link jo.my/allegati-231-fornitori.
29.2. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, i principi del suddetto modello organizzativo e dei suoi allegati, e si impegna a non porre in essere alcuna condotta che possa violarne le disposizioni. La violazione delle norme contenute nei suddetti documenti costituisce grave inadempimento contrattuale e dà luogo al diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
29.3. Il Fornitore manleva sin d'ora B&B Hotels Italia S.p.a. da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima a causa della violazione delle suddette disposizioni da parte del Fornitore o di uno qualsiasi dei suoi dipendenti.